Art. 7.
(Istituzione del Fondo di solidarietà per i mutui destinati all'acquisto della prima casa).

      1. Al fine di sostenere i cittadini in difficoltà temporanea nel pagamento delle rate di mutuo per l'acquisto della prima casa, è istituito il Fondo di solidarietà per i mutui destinati all'acquisto della prima casa. Il funzionamento del Fondo è disciplinato, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con decreto del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La dotazione del Fondo è pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.